jus ad rem e jus in re
by mila solaris · 5 Dicembre 2019
Onorevole uomo vivo in corpo vivente di carne ossa e sangue, oggi vorrei fare con te alcune riflessioni sulla “res” che dal latino traduco genericamente con la “cosa”, e parlare di jus ad rem (diritto alla cosa).
Diritto romano
Nel diritto romano, definire chi e come poteva esercitare un diritto su una data cosa era, certamente, una necessità. Questa necessità si imponeva non solo per rispondere alle esigenze della quotidianità di ogni “cittadino”, ma anche per adempiere a precisi scopi commerciali che, come ancora accade oggi, creavano le situazioni più varie e complesse.
TRUST
Colgo l’occasione per tornare su un argomento al quale ritorneremo molte altre volte, ma che oggi ho avvicinato inciampandovi, per l’ennesima volta, durante un primo studio sullo strumento del TRUST.
Credo non sia più una novità il fatto che il TRUST è tutt’altro che di origine anglosassone. Si tratta infatti di uno strumento già noto, sotto diverso nome, nel diritto romano, innegabilmente contenuto e definito nei principi canonistici da secoli.
Per un adeguato approfondimento non guasterebbe la lettura del testo “L’apporto del diritto canonico nella disciplina delle pie volontà fiduciarie testamentarie del diritto inglese” di Mario Ferrante o di un altro testo autorevole di Martinez–Torron che è possibile trovare in lingua inglese “Anglo-American Law and Canon Law.: Canonical Roots of the Common Law Tradition” (titolo originale “Derecho angloamericano y derecho canónico: las raíces canónicas de la “common Law”).
Magna Charta
Più in generale, vista la “storia” della cristianità, è innegabile che gli autorevoli giuristi che hanno agito, sotto vari ruoli in seno a questa, abbiano scritto e pensato quasi tutto quanto poteva essere scritto e pensato nel dominio della legge. Certamente, la magna carta, della quale ho già accennato in altri due post (Cestui que vie act e Storia del Diritto o il diritto di scegliere una storia, è stato un passaggio fondamentale per affermare i diritti della Chiesa su e sopra ogni cosa. Non già per i contenuti della medesima, piuttosto per l’autorità che ne è derivata dalla sua applicazione per secoli.
Naturalmente mi riferisco alla versione originale scritta in latino della Magna Charta.
39. Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terre.
(Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, privato dei suoi diritti o dei suoi possedimenti, messo fuori legge, esiliato o altrimenti rimosso dalla sua posizione, né noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo a ciò altri, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge di terra).
Hai notato?
Qui non si parla di persona ma di homo e di legge di terra, che alcuni dicono leggasi come la legge vigente in quel “territorio”, tuttavia questo è da verificare. Certo, non si parla comunque di legittimità ma di legalità.
Legge della clausola sulla terra
In ogni caso la suddetta dichiarazione è stata talvolta chiamata la “legge della clausola sulla terra”. In latino la locuzione è lex terrae o legem terrae nel caso accusativo (cioè quando il termine viene utilizzato come oggetto in una frase).
Come già scritto, questa questa benedetta o maledetta Magna Charta a noi interessa perché stabilisce molti princìpi e regole presenti nel trust, incluse le figure dell’amministratore e dei custodi.
Qui trovi una buona traduzione fatto salvo per il termine homo che è stato superficialmente tradotto persona.
Law of the Land
Ora, poiché la Magna Charta era, in primis, pensata per il Regno Inglese, è d’uopo leggere la corrispondente traduzione del paragrafo 39 in lingua inglese:
39. No Freeman shall be taken or imprisoned, or be disseised of his Freehold, or Liberties, or free Customs, or be outlawed, or exiled, or any other wise destroyed; nor will We not pass upon him, nor condemn him, but by lawful judgment of his Peers, or by the Law of the Land.
Forse la parola land potrebbe ricordarti alcuni registri oggi abbastanza “famosi”. Mi riferisco ai LAND RECORD OF DEED, presenti in quasi tutti gli stati d’America e luogo di annotazione dei famosi UCC-1 Financing Statement.
Non credo che all’epoca esistesse una definizione univoca della legem terrae. Tuttavia, nel 1302 ci pensò Bonifacio VIII, con la famosa Unam Sanctam a colmare il gap.
Jus ad rem e Jus in re
A questo punto arrivo al cuore della riflessione o meglio della ricerca che mi sento di affidare anche a te che stai leggendo proprio ora.
In un estratto dal saggio summenzionato di Mario Ferrante leggo che nel diritto inglese le Corti Regie (ovvero i tribunali reali) potevano agire esclusivamente in rem e non in personam, come facevano le Church Courts (ovvero i tribunali ecclesiastici).
Mi sono documentato sul significato di agire in rem e ho trovato su Black’s Law Dictionary il significato di JUS AD REM, ovvero una locuzione appartenente al diritto civile, che significa “un diritto a una cosa”. Ovvero un diritto esercitabile da una persona su un particolare articolo di proprietà in virtù di un contratto o obbligo assunto da un’altra persona rispetto ad esso, e che è applicabile solo contro o attraverso tale altra persona. Si distingue così da jus in re, che è un dominio completo e assoluto su una cosa disponibile contro tutte le persone. Correntemente la locuzione “jus ad rem” è usata quale descrittivo di un diritto senza possesso. Mentre “jus in re” come descrittivo di un diritto accompagnato dal possesso. In un senso un po’ più ampio, il primo indica un diritto incompleto o incompleto a una cosa. Il secondo un diritto completo e perfetto a una cosa.
Nel diritto canonico
In diritto canonico si tratta di un diritto a una cosa. Un diritto impreciso e imperfetto, come quello ottenuto dalla nomina e dall’istituzione. Distinto da jus in re, o completo e pieno diritto, come avviene dall’acquisizione per possesso corporale.
Ora mi chiedo, stante l’enorme truffa che c’è dietro il concetto di persona, noi agiamo secondo la jus ad rem o la jus in re?
La risposta è purtroppo scontata e ancora.
Inoltre sarebbe opportuno indagare sulla differenza tra l’agire in rem o in personam, come per i tribunali reali e quelli ecclesiastici. In ogni caso pare che questa incapacità delle corti reali di agire in personam sia durata assai poco e che anche esse infine l’abbiano ottenuta.
Ora faccio un salto indietro al 565 d.C. e trovo un indizio su una chart online edita dalla Professoressa. Paola Lambrini, ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO su uno schema interessante in merito al PROCESSO PER LEGIS ACTIONES DICHIARATIVE:
- Legis actio sacramenti:
a) in rem
b) in personam - Legis actio per iudicis arbitrive postulationem
- Legis actio per condictionem
Fondazione fiduciaria
Certo avendo citato i princìpi canonici ho mancato di spendere alcune parole sulla fondazione/disposizione fiduciaria, dalla quale certamente il trust deriva in modo diretto e che puoi trovare anche, in ambito limitato, nel diritto testamentario. In ogni caso sempre di morti parliamo, si tratti del cestui che trust o di persone. Tempo permettendo, in un altro post potremo ragionare insieme su un altro trust importante creato dalla matrix, il charitable trusts for religious purposes che pare essere lo strumento successore del cestui que trust a scopo di “spremitura” pecuniaria ed energetica a spese degli uomini inconsapevoli.
Domande aperte
Dunque, il TRUST è di fatto una jus ad rem? Inoltre, poiché tutta la creazione è di Dio (Unam Sanctam), siamo tutti possessori (e non proprietari) delle cose (Jus ad rem) e per questo già annidati in questo primo mega trust della bolla papale? Infine, questa persona fisica, sulla bocca di tutti, come e quando è entrata nel diritto codicistico corporativo? A quale titolo e con quale autorità abbiamo ricevuto tale sfortunata etichetta?
In personam
Infine ti lascio con questa ultima ricerca su “in personam” nel diritto romano, tratta da «Persona iuris vocabulum» Per un’interpretazione giuridica di «persona» nelle opere di Gaio di Ulrico Agnati.
1. Significati di ‘persona’
Dalla lettura del corpus gaiano risulta una nozione unitaria di ‘persona’, il cui significato corrisponde sostanzialmente a «essere umano nel contesto del diritto», nonostante presenti sfumature e dia spazio a differenti traduzioni.
Questo significato generico, astratto, classificatorio, mediante il quale Gaio manifesta la valenza giuridica del discorso che svolge, non manca di analogie con alcuni significati che si riscontrano nel lessico comune, nel quale ‘persona’, al di là del senso stretto di «maschera», significa, per traslato, «personaggio» e quindi «ruolo» impersonato dall’attore e «funzione» e, infine, «l’uomo stesso in quanto investito di una funzione o di una carica». Maggiori affinità, tuttavia, possono riscontrarsi con il valore di ‘persona’ che si incontra in altri linguaggi specialistici della latinità, dove ‘persona’ è anche colui che agisce o che subisce l’azione in un contesto determinato.Considerando, mediante la voce ‘persona’ del «Thesaurus linguae latinae», l’impiego del termine nel lessico tecnico di alcune discipline, si rileva, in breve e per quanto di stretta attinenza con questa indagine, quanto segue. Poche sono le attestazioni per il teatro di ‘persona’ nel significato assegnatole da Gaio; ‘persona’ è più vicina a «personaggio» che non a «uomo sulla scena teatrale».
Poi prova a dirmi ancora che sono una brava persona e vedi dove ti mando…e per chi ti dicesse che “gli avvocati non ne sanno nulla” sappi che ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO è materia di esame e non una curiosità storica.
Conclusioni
concludendo, questa jus ad rem pare essere niente di meno che lo strumento oggi conosciuto come trust mentre la ius in re potrebbe essere lo strumento per affermare una legittima e reale proprietà. Questo tuttavia rammentando che molte “cose” su questa terra, case incluse, hanno un arco di esistenza più lungo di quello della vita di un solo uomo. Non stupisce dunque che alcuni legislatori abbiamo sentito la necessità di creare tante e articolate finzioni guridiche che, in quanto non materiali e reali, possono permanere immortali.
il diritto in tedesco Anspruch-pretesa , iustum-ciò che è opportuno, conveniente : parola inventata dalle associazioni fiorentine Gilde che non vuole dire assolutamente nulla , poichè non esiste in natura come la verita , dal greco Aletheia -quello che tu non riesci a tenere nascosto o èmet in ebraico -quello che hai tenuto dentro ma riesci ad esprimere, è : l’arte di imbrogliare la gente .
per cui non esisteva nessun diritto romano , è una semplice invenzione dei giorni nostri.
i diritti sono una questione finanziaria e vengono monetizzati dopo la nascita con un trucco . diminutio capitiis
la famosa universita di princeton dopo alcuni anni di ricerca sul tema arriva a questa conclusione: il diritto è costruito apposta per impedire il riscatto alle classi piu deboli. libro the code of capital
Una spiegazione convincente di come la legge modella la distribuzione della ricchezza.
Il capitale è l’elemento caratterizzante delle economie moderne, ma la maggior parte delle persone non ha idea della sua effettiva provenienza. Che cos’è, esattamente, che trasforma la semplice ricchezza in un bene che crea automaticamente più ricchezza? Il Codice del Capitale spiega come il capitale viene creato a porte chiuse negli uffici di avvocati privati, e perché questo fatto poco conosciuto è una delle ragioni principali del crescente divario di ricchezza tra i detentori del capitale e tutti gli altri.
In questo libro rivelatore, Katharina Pistor sostiene che la legge “codifica” selettivamente alcuni beni, conferendo loro la capacità di proteggere e produrre ricchezza privata. Con il giusto codice legale, ogni oggetto, rivendicazione o idea può essere trasformata in capitale – e gli avvocati sono i custodi del codice. Pistor descrive come selezionano e scelgono tra diversi sistemi giuridici e dispositivi giuridici per quelli che meglio soddisfano le esigenze dei loro clienti, ,.. . . . . . . .
https://www.youtube.com/watch?v=fzd566bGrwQ grande george carlin
per la questione legale se la traduzione è corretta sulla mangia carta e non sia invece lecita 32. The definition of the term LEGAL. “the undoing of God’s Law.”1893 Dictionary Britannica;
a of Arts dictionary and of arts, Sciences, Encyclopedia sciences and general literature/ The R. S.,Peale 9th 1893. God’s Law is also known as “Natural Law,” and Natural Law is the foundation for “Commercial Law,” wherein, “the Truth bounds all contracts.” Does the A.B.A., the I.B.A., or the D.O.J., then, promote & support the “undoing of God’s Law”? Yes? or No? If No,
please identify, describe, and explain who you serve. sincerely mukti