Sulle tracce dell’uomo

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07.10.2020 - Seguiamo le tracce dell’uomo per trovare riscontro, garanzia e riconoscimento del suo status nel diritto costitutivo e codicistico.

Onorevole uomo vivo in corpo vivente di carne ossa e sangue, oggi intendo fare una piccola ricerca sulle tracce dell’uomo per comprendere se tra Dichiarazioni, Costituzione, Codici e affini si può trovare qualche utile strumento che lo aiuti nel cammino.

Il lemma uomo

Volendo iniziare da “Adamo ed Eva”, fin da antiche bolle papali come la Unamsanctam, il lemma uomo appare con chiarezza. Sebbene, più precisamente, dovremmo parlare della parola latina homo, trattandosi di documenti scritti appunto in latino.

Ciò nonostante, seppur mancante di una precisa nozione (all’interno dei vari codici), il termine uomo, aggettivizzato nei modi più fantasiosi, è divenuto oggetto e soggetto di estrema rilevanza nel diritto internazionale già da molti lustri.

UDHR e Patto internazionale sui diritti civili e politici

Tuttavia è certamente grazie alla UDHR che detto uomo trova una definitiva collocazione nel panorama giuridico del dopoguerra. Ecco, così recita un passaggio significativo della UDHR da tenere a mente:

“Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;”.

Però, a voler essere rigorosi, la suddetta dichiarazione “di intenti” ha trovato applicazione solo molti anni dopo con il Patto internazionale sui diritti civili e politici nell’Art. 5:

“Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell’uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in virtú di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.”

Sulle tracce dell’uomo nella COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Frattanto, in attesa che il Patto internazionale sui diritti civili e politici venisse anche solo concepito, l’articolo 2 della COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA dava ospizio al nostro buon uomo. Per il resto quasi assente, ma non del tutto, nella pretesa normativa vigente di allora come di oggi. A questo proposito vale la pena di riesaminare (come ho già fatto in numerosi altri post) l’articolo 2:

(1)“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
(2)sia come singolo
(3)sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
(4)e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

L’affermazione di cui alla riga (1) è una dichiarazione di senso compiuto mentre la parte seguente dell’articolo, ovvero le righe 2, 3, 4, essendo preceduta da “sia …, sia …. e…” , è innegabilmente una specificazione, una aggiunta e NON una condizione. Intendo dire che le righe successive sono coordinate inclusive e non esclusive. Per questa ragione, prenderò in esame solo la riga (1):

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo.

Ho già osservato come la nozione di uomo sia assente nel diritto codicistico, meglio nella legislazione in generale della REPUBBLICA ITALIANA o per essere ancora più preciso, dello STATO. Devo quindi rivolgermi al significato etimologico della parola uomo.

Riconoscimento e garanzie dell’uomo

Appurato dunque che tanto il diritto internazionale quanto quello nazionale (nella sua più elevata e non negoziabile espressione che è la Costituzione), si preoccupano di riconoscere e garantire i diritti dell’uomo, vediamo come e se suddetto riconoscimento e garanzia sono posti in essere.

Sai certamente che il diritto codicistico non si limita solo al Codice Civile e al Codice Penale. Di codici ne sono stati pubblicati in quantità. Quello della strada per citarne un altro ben noto. Tuttavia, in questa occasione mi limiterò ad analizzare solo i primi due citati. Le ragioni saranno chiare a fine lettura.

Sulle tracce dell’uomo nel Codice Civile

Da una prima ricerca scopro che, nel codice civile, il lemma uomo ricorre negli articoli 820, 913, 978, 1073. Trascuro intenzionalmente altri articoli in cui il lemma è adoperato unicamente al fine di distinguere il genere (sesso) nell’ambito della specie uomo. L’articolo 820 recita:

“Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere”.

Mi adopero subito per individuare l’esatta nozione giuridica del lemma “opera”, ma anche questa, ahimé, non è stata definita nel diritto della società anche conosciuta come “REPUBBLICA ITALIANA”.

Ricorro quindi al vocabolario per individuare i dovuti riferimenti linguistico-etimolgici a partire dal latino (ma lascio a te, onorevole uomo, l’approfondimento), e trovo che opera significa lavoro materiale. Essendo quindi l’opera un lavoro materiale, è certo che l’uomo è in grado di fare un lavoro materiale nel mondo materiale.

Ritrovo nuovamente il concetto di opera materiale dell’uomo nell’articolo 913 che recita così:

“Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo”.

L’art 978 introduce invece un nuovo interessante elemento:

“L’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell’uomo. Può anche acquistarsi per usucapione.”

Dotato di volontà

Ne deduco quindi che detto uomo, secondo il “legislatore italiano”, oltre alla abilità-capacità di svolgere un opera materiale è anche dotato di volontà. Infine l’articolo 1073 recita:

“La servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni. Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell’uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l’esercizio, etc.”.

Emerge nuovamente un’altra interessante “capacità-abilità” dell’uomo, ovvero quella di compiere azioni che producono fatti. Ti parrà strano ma non tutte le azioni producono fatti (giuridicamente parlando). Potrei dire, semplificando, ma senza allontanarmi dal vero, che un evento diviene un “fatto”, in senso giuridico, solo quando detto evento produce effetti giuridicamente rilevanti.

Giunto a questo punto, avrei voluto usare più spesso il lemma agire piuttosto che fare ma mi sono trattenuto perché anche questo “agire”, verbo dal quale scaturiscono i sostantivi atto e azione, è contemplato in più articoli codicistici.

Sebbene sempre e rigorosamente mancante di nozione. Stante ciò mi devo nuovamente rivolgere al significato etimologico di “atto”. Non credo ci sia bisogno di ulteriori chiarimenti, oltre al significato attribuitogli dalla lingua comune corrente.

Del resto, l’articolo 1073 mi incentiva ancor più a usare il verbo fare, dal quale indubbiamente deriva il lemma “fatto dell’uomo”. Questa sostantivizzazione dei verbi ricorre spesso nel diritto e non credo a caso. Un fisico e linguista esimio come David Bohm ha più volte sottolineato il fatto che, laddove il verbo indica azione dinamismo e vitalità, il sostantivo in sé è invece indice di immobilità, evento compiuto e quindi non più nel presente, morto in altre parole.

Detto questo, mi prendo la libertà di usare, da qui innanzi, anche il verbo agire quale sinonimo di fare. Questo derivando liberamente da agire l’atto, l’ azione senza scomodare le “capacità” che taluni articoli codicistici descrivono come indispensabili affinché un’azione sia riconosciuta come tale. Primo tra questi l’articolo 2 del CC. Forse potrei esaminare i molteplici risvolti del lemma capacità ma non è il focus di oggi.

Tornando invece allo studio presente, abbiamo appurato che l’uomo, al quale la costituzione garantisce e riconosce diritti, può fare opere materiali, è dotato di volontà e può, con le sue azioni produrre dei fatti, codicisticamente parlando.

Tutto questo senza l’ausilio della persona fisica, giuridica o legale e senza che una specifica identificazione in forma di nome, cognome e affini sia “chiamata in causa”.

Ecco, abbiamo scoperto che il concetto-idea di uomo esiste anche nel diritto codicistico. Non una sua rappresentazione ma davvero l’uomo. Se poi sia di carne ossa e sangue o di carta, si alzi in piedi chi può mostrarmi l’opera di un uomo di carta o di un uomo morto.

A questo punto ti invito a riflettere non tanto sul merito e il fine degli articoli di legge qui menzionati, ma sul fatto che questi abbiano incluso e menzionato l’uomo. Non già per disciplinare le azioni ma il frutto di esse, l’opera. Ecco che l’uomo non entra nel diritto, poiché esso è sopra ogni legge in quanto autore della legge stessa. Bensì entrano le sue opere in forma di rappresentazione. Del pari, perché tali azioni e opere siano riconosciute, questo uomo deve essere per primo riconosciuto e garantito quale autore delle stesse.

Qualche buontempone potrebbe affermare che qui non stiamo parlando dell’uomo in carne ossa e sangue ma del nome “uomo”, della parola che lo rappresenta.

Sulle tracce dell’uomo del Codice Penale

Così il codice penale dirime ogni dubbio sulla natura di questo uomo e lo fa in un modo incontestabile negli articoli che seguono:

LIBRO SECONDO Dei delitti, in particolare TITOLO DODICESIMO DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
CAPO I Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale.

P.S. Nota bene quanto scritto nel TITOLO. Forse ti sorprenderà vedere con quanta “leggiadria” la PERSONA, l’individuale e l’uomo vengano scambiati abilmente, del resto in mancanza di nozioni specifiche tutto è permesso. Hai già visto come sia necessario appellarsi al Diritto Canonico per trovare una nozione vaga di persona. Di questo ho già discusso in post precedenti quindi procediamo.

Art. 575 (Omicidio): “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.”

Art.579 (Omicidio del consenziente): “Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.”

Art. 584 (Omicidio preterintenzionale): “Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e’ punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Dalla lettura dei suddetti articoli puoi desumere con facilità che l’uomo di cui si parla nel diritto codicistico è assolutamente vivo, diversamente non sarebbe possibile cagionarne la morte, non è vero? Inoltre gli autori del codice, dirò con licenza “il legislatore” in modo generico, si sono preoccupati molto della “incolumità” di detto uomo, tanto da stabilire pene severissime per chi ne cagioni la morte.

Nota che detto uomo muore e non de-cede…ma anche di questo abbiamo già scritto in un altro post.

Persona vivente

Una curiosità. Anche nel CP appare magicamente la figura della persona vivente.

Nell’Art. 601-bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente): “Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21. Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.”

Faccio questa precisazione per enfatizzare ancora la differenza tra quest’ultima e l’uomo, e stimolare alcune riflessioni in chi ha ritenuto opportuno usare detta rappresentazione, la persona vivente (un ossimoro per definizione) al fine di tutelare i suoi diritti. In queste ultime osservazioni hai potuto verificare che di uomo vivo il codice tratta, non di altro.

Capacità-abilità di agire

Ora, vediamo come il suddetto codice riconosce la capacità-abilità di agire al nostro caro uomo e che ruolo riserva a esso. Trattando dell’uomo, intendo restringere la ricerca ai “vivi” (trascurando i morti!!!), tralasciando le sue rappresentazioni di diritto. Sarà possibile? Forse si.

Ritengo importante focalizzare la tua attenzione sugli atti tra vivi per confermare nuovamente il fatto che non stiamo parlando di rappresentazioni di legge ma quantomeno di esseri vivi, categoria nella quale l’uomo ricade certamente.

Ecco, il codice disciplina gli “atti tra vivi” negli articoli 1324, 2378, 2469, 2565, 2581, 2643, 2659, 2684. Il tutto da non confondere con la già vista “persona vivente” di cui agli art. 462, 643 e 784 . Dettagli a parte, proseguo con la ricerca.

Inizio cercando la nozione di “vivi” nel diritto e, indovina un po’, anche essa manca. Non è comunque difficile, seguendo le regole della lingua e sintassi italiana, dedurre che vivi è il plurale di vivo. Nondimeno dovrebbe essere usato come aggettivo e non come sostantivo, a meno che si sotto-intenda un soggetto. In questo caso gli atti tra vivi possono essere letti come atti tra uomini vivi o tra esseri vivi, etc. Ma non tra persone “vivi” altrimenti leggeremmo tra persone vive, no?

Detto ciò, questi atti tra vivi non sembrano regolamentare le persone, e del resto, come potrebbero, conoscendo noi il concetto di persona?

Atti tra vivi

Hai già visto che là il soggetto della persona vivente è distinto dai “vivi”, ricorrendo la medesima fianco a fianco in taluni articoli. A rigore di logica non possono nemmeno essere atti tra cittadini, essendo quella dei cittadini un categoria che appartiene alla personalità giuridica, una rappresentazione immateriale.

Il punto è invece che, laddove non specificato diversamente, l’uomo è abile-capace di compiere opere materiali, di volere e di agire tra vivi, poiché egli è per definizione, prima di ogni altra cosa, vivo. Diversamente non potrebbe essere a lui “cagionata la morte” . Ora esamino l’art. 1324:

(Norme applicabili agli atti unilaterali). “Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.”

Quindi questi uomini, in quanto vivi, possono essere autori di atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. E’ un fatto più che ovvio. Infatti, in mancanza di un uomo vivo, che di suo pugno autografa un contratto o ne prende parte con la parola o l’azione, quale sua rappresentazione di legge, immateriale in quanto tale, potrebbe mai farlo per lui, esistendo queste ultime solo nella fattispecie che rappresenta l’atto?

Il Testamento

Nel diritto è ritenuto un atto unilaterale il testamento, le ultime volontà. Cosa ha di particolare questo testamento se non il fatto di protrarre una specifica volontà oltre la morte di chi l’ha manifestata? Ecco che, nuovamente, l’opera dell’uomo, attraverso la sua rappresentazione, la persona, sopravvive all’uomo stesso.

Cos’è il testamento se non una dichiarazione di volontà? Porto ora la tua attenzione al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Esso prevede la possibilità di fare autodichiarazioni in atto notorio qualora il dichiarante esprima delle qualità che solo lui o indiscutibilmente lui per primo può certificare. (P.S. il “dichiarante” è anche esso una persona giuridica ma consentimi l’uso del lemma per chiarezza con riferimento al linguaggio comune corrente e non al legalese)

Questo uomo, che codicisticamente parlando può essere vivo o morto, per compiere “opere materiali” deve necessariamente ricadere nella categoria dei “vivi”. Quindi può fare atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale.

Quest’ultima osservazione ci conferma che l’ uomo può fare, se così gli garba, una dichiarazione non già testamentaria ma di proprietà. In essa affermando e confermando che il suo corpo, nome, il giorno della sua venuta al mondo, il luogo della sua venuta al mondo, la sua vita stessa, la sua capacità-abilità di compiere opere materiali gli appartengono e non sono delegate ad alcuno. Così è perché egli è l’autore e l’origine di questi eventi-fatti.

A rigore di logica, secondo quanto fin qui scritto, detta dichiarazione deve essere pienamente riconosciuta da qualsivoglia agente che pretenda di rappresentare la REPUBBLICA ITALIANA o il popolo italiano.

Fatto questo primo passo, resta da capire come riconoscere e garantire i diritti dell’uomo. Ecco quindi entrare in scena l’Art. 1321 del CC:

“Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.”

Ora sai che i vivi e nello specifico gli uomini vivi, possono essere inclusi nella definizione di “parti”. Le parti, al pari di “vivi”, mancano di nozione, lasciando spazio alle più ampie interpretazioni a detta categoria aperta, per chi voglia coglierne l’opportunità.

Contratti

Ergo, laddove l’uomo si sia dichiarato tale attraverso gli opportuni strumenti, è possibile per costui utilizzare i principi di legge enunciati nel diritto codicistico in materia di contratti. Il tutto a principiare dal contratto fondamentale, quello che vede l’uomo vincolarsi in un contratto di servizi e delega di poteri con lo STATO.

Quando è stato “fatto” detto accordo tra (due o più parti) tra questo uomo (non la specie uomo, ma ogni singolo uomo vivo sulla penisola anche detta italica) e i sedicenti agenti della REPUBBLICA ITALIANA e/o con lo STATO (in nome e per conto della medesima)?

Quando l’uomo vivo in carne ossa e sangue, vivo sulla terra ferma e sul suolo della penisola anche detta conosciuta attraverso il suono delle parole Italia ha contrattualizzato il suo status di cittadino della REPUBBLICA ITALIANA?

Quando si è accordato con gli agenti della REPUBBLICA ITALIANA consapevolmente e plenariamente informato circa la causa e l’oggetto?

Ebbene, se questo non è successo, l’accordo è nullo e nessun altro uomo in veste di agente, in nome di persona, potrà più esercitare una potestà di imperio o legiferare e/o giudicare questo uomo, vivo e libero sulla terra ferma e sul suolo.

Codice Civile Art. 1325. (Indicazione dei requisiti). I requisiti del contratto sono:

1) l’accordo delle parti;

2) la causa;

3) l’oggetto;

4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.

Non finisce qui, ma per ora ti invito a riflettere. In un prossimo post potremo cercare ulteriori indizi studiando l’istituto del trust e come esso contempli gli atti tra vivi e li disciplini. Questo perché il trust è a tutti gli effetti una disposizione fiduciaria del pari di quelle menzionate nel CC, LIBRO SECONDO, DELLE SUCCESSIONI.

In estrema sintesi, ho voluto con questo post seguire le tracce dell’uomo nel diritto per verificare se esista una reale possibilità da parte di un uomo vivo di:

  • Dichiarasi ed essere riconosciuto e garantito nei suoi diritti in quanto uomo vivo senza per questo cadere nella identificazione con ingannevoli finzioni giuridiche delle quali non è l’autore.
  • Dimostrare la nullità del contratto di incorporazione con uno STATO che non lo rappresenta affatto.

Ogni richiamo al preteso e presunto Ordinamento Giuridico della “REPUBBLICA ITALIANA” et similia non è origine di consenso (la dichiarazione di conoscenza non è consenso) a tale ordinamento.

 

 

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4 Responses

  1. ivan ha detto:

    tutto molto interessante, ma, in soldoni: come ci si tutela dalle forze dell’ordine e allo stesso tempo si può con tinuare a vivere nella società senza essere presi per matti da legare? Grazie.

  2. giacomo ha detto:

    Post avvincente e pratico!!! Sei un grande. un vero vademecum per la difesa in tribunale.
    Profusi applausi!!!!

    Per ivan:
    Credo, che entrando nel mondo della autoderminazione, sia tutto da costruire, in primis la tua nuova personalità che è necessario si trasformi da infante con la pappa pronta a uomo consapevole, responsabile e magari saggio (dico magari perché è conseguente a una buona dose di esperienza unita alla capacità di prendere la vita un po’ come viene).
    La lotta con gli agenti, mi pare inevitabile ad un certo punto, vista l’ opposta visione delle cose. Stara’ poi a noi decidere come reagire e calibrando, per quanto possibile, le conseguenze. Credo.

    Saluti
    giacomo

    • QuartAttenzione ha detto:

      Giacomo grazie per il tuo feedback, hai colto certamente nel segno, sono
      davvero lieto che tu abbia notato il post, per me realizzare quanto poi
      ho scritto è stato davvero sconvolgente! Mi ero ripromesso di svilupparlo
      ancor meglio ma poi il tempo mi ha messo in scacco.

      A presto, mila

  3. stefania ha detto:

    Complimenti per la chiarezza con cui spieghi questi argomenti inusuali. Mi convince nel merito l’idea e la possibilità di autodichiararsi e così facendo porci fuori dalla giurisdizione dello Stato e quindi rigettare ogni contratto sottoscritto, ma non voluto. La domanda però, che è anche un grosso freno per me, è come continuare a vivere sul territorio di uno Stato che non si riconosce più. Ossia, come ci si pone poi davanti alle tasse, alle imposte comunali, al lavoro, alla salute e a ogni cosa che normalmente facciamo e usiamo.
    Grazie e a presto

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