La creazione della Persona
by mila solaris · 22 Gennaio 2020
Namaskar onorevole uomo vivo in carne ossa e sangue. Oggi ho deciso di approfondire alcuni concetti riguardanti la creazione della PERSONA e i suoi poteri (alcuni preferirebbero il lemma “capacità”). Tutto questo in relazione ai principi sui quali si regge quella istituzione fiduciaria anche conosciuta come “trust”.
Se non conosci alcuni lemmi summenzionati, non ti scoraggiare. Sarà sufficente tu faccia un “passo indietro nel tempo” e vada a leggere i primi post pubblicati su questo blog. Io ti aspetterò qui dove ci siamo lasciati.
Oggi ti prometto di non indulgere nelle ormai sdoganate definizioni e classificazioni sulla persona più di quanto necessario al fine di definire alcuni concetti “chiave” introdotti in questo post.
Domanda aperta
Prima di “scendere nell’arena” faccio una domanda aperta.
Come mai giudici, avvocati e agenti operanti nei tribunali e nelle corti internazionali (quasi tutti affiliati e sottomessi alla Gilda del BAR) sono tanto sicuri che tu, a dispetto di quanto affermi, sia una persona? Sarà forse una conseguenza del fatto che tutto il sistema giudiziario, operante in parvenza di legge, apparentemente pubblico, non possa rinunciare alla PERSONA per dare seguito alle sue persecuzioni? Da cui la parola inglese prosecutor…
Persona: rappresentazione cardinale
Sai molto bene che verosimilmente il concetto di persona nasce nell’antica Grecia (anche se non mi stupirei nello scoprire un’origine ancor più remota) per essere presto recepito dal diritto romano. Meno noto è che agli albori del SACRO ROMANO IMPERO, nell’età carolingia, al tempo di Charles Martel, nasce dalla Chiesa Cattolica francese, quella forma oggi nota di diritto che canonizza le leggi divine o quelle presunte tali.
Come ti ho promesso, non intendo tediarti con la “genesi” storica della persona. Voglio solo sottolineare che, per tutto il lungo arco di tempo storico che va dall’antica Grecia fino ad oggi, la persona era ed è rimasta un “attore”, una rappresentazione cardinale in ogni forma di diritto.
Il Teatro della vita
Ci si potrebbe però chiedere perché gli antichi greci concepirono questa figura di diritto come un attore nel bel mezzo di un teatro (la corte). Bene, la risposta è tutt’altro che banale. Questi uomini di due millenni fa sapevano bene, da bravi filosofi e osservatori della manifestazione, che la realtà è re(s)legata solo e unicamente al momento presente. Per detta ragione, essa non è mai ripetibile e replicabile in modo esatto. D’altra parte, come si può giudicare l’operato di un uomo se non essendo presenti al momento in cui accade il fatto e l’azione vede il suo compimento? Per dirla in altre parole, se tu non ci sei non puoi dir nulla di quanto è successo.
Ecco che questi antichi e saggi (forse) giuristi pensarono di riprodurre, in una rappresentazione teatrale, dei fatti accaduti nel passato ricreando un presente virtuale. Intellettualmente onesti, almeno si suppone al principio, decisero di mantenere i nomi delle “figure” presenti nella rappresentazione teatrale anche nei loro tribunali, tribune…corti. Cosi’ in un sol istante tanti personaggi “attori”, “convenuti”, comparse entrarono in un nuovo teatro, quello che recitava e recita le miserie della vita.
Personaggi in cerca di autore
Forse il messaggio occulto di Pirandello in “Sei personaggi in cerca di autore” è quello dell’uomo che, trasformato a sua insaputa e investito dell’onere di personaggio, si sveglia e va a cercare il creatore dei personaggi a lui indebitamente ascritti.
Ancora oggi puoi vedere giudici e magistrati vestiti di toghe e parrucconi. Il loro abbigliamento ti indica che quello a cui stai assistendo è tutta una rappresentazione. E’ una messa-in-scena, un teatro per il tuo piacere o per la tua estrema disgrazia. Se non te ne avvedi per tempo.
Certo nel corso della tua vita hai già sentito parlare dei Celti, non è vero? Quindi sai che i celti sono i nostri antenati, “nativi” di questa terra e suolo. Orbene, è interessante notare che nella cultura Anglo-Sassone e in quella Celtica dalla quale la prima derivava, la rappresentazione di cui abbiamo fin qui parlato non aveva alcun valore. Valeva invece, e unicamente, la parola di un uomo vivo in carne ossa e sangue che faceva solenne promessa di verità parlando da sé e di sé. Così, l’ordinamento romano, secondo a nessuno quando si trattava di copiare qualche buon idea, non disdegnò affatto l’idea di mettere “sotto giuramento” l’accusato, pur manteendo tutto il sistema rappresentativo.
Rito del giudizio
Non c’è da stupirsi quindi che anche il sistema giuridico attuale, benché basato su una vergognosa finzione, cerchi in ogni modo di strappare uno o più consensi. Se non addirittura un “giuramento” a quel malcapitato che si presenta in una corte-tribunale. Bada, ho usato il lemma “sotto giuramento” per indicare che il giurato si sotto-pone, tramite giuramento, alla corte.
Tutto questo vergognoso rito del giudizio è sempre, dico sempre, teso a produrre una confessione, consapevole o no, da parte dell’accusato. Costui deve, al-meno, confessare la sua identificazione con la fantomatica persona del diritto greco-romano.
Purtroppo, dal punto di vista della rappresentazione, oggi le cose sono ulteriormente peggiorate rispetto ai tempi passati. Vediamo quindi di comprendere perché i pretesi giuristi e agenti presunto-governativi, inclusi giudici procuratori e avvocati, danno per scontato il fatto che tu sei una persona.
Per capirlo devi sapere che oggi questi agenti corporativi partono dalla pre-supposizione che tutto il mondo sia una rappresentazione. E che ognuno possieda, ma a questo punto sarebbe meglio dire sia posseduto, da una persona proprio perché vive nel mondo (il loro mondo).
Il Mondo come Teatro
Naturalmente per trasformare il mondo intero in un teatro era necessario concepire anche per esso una rappresentazione. Ecco comparire il territorio che lentamente sostituisce la terra e il suolo, le montagne e i fiumi con l’idea immaginifica di questi, individuata da nomi e delimitata da confini. Per detta ragione parlare di territorio e di giurisdizione non è molto dissimile, essendo entrambi degli spazi mentali confinati da linee immaginarie e da presunte regole, norme codici e diritti-doveri.
A proposito di confini e di guerre annesse…ti sarà forse venuto in mente il Codice Napoleonico, una pietra miliare in tutta questa tragicommedia del diritto in parvenza di legge.
Definizione di Persona
Orbene, fatte queste tediose, ma dovute, premesse storiche, passo all’esame il concetto di persona oggi pienamente “recepito” in buona parte del mondo. Secondo il Black’s Law Dictionary, “La” autorità in materia di diritto, la definizione di persona è la seguente:
“Un essere umano – anche chiamato persona fisica. 2. Il corpo vivente di un essere umano. 3. Un’entità”.
Ovviamente non è tutto qui. Anzi, quella precedente è solo una definzione che, tra l’altro, è stata confezionata appositamente dal “sistema” per “perorare” la propria causa.
Compreso questo, puoi trovare una definizione molto più accurata di persona studiando alcuni canoni, a partire dal numero 1498 di Frank O’Collins.
Forma fittizia di proprietà
In sintesi, e con i debiti adattamenti dovuti alla traduzione, interpretazione e trasposizione nel contesto nostrano, la Persona è un lemma creato verosimilmente nel XVI secolo d.C. (ma falsamente fatto risalire al VI secolo d.C.) che definisce una forma fittizia di proprietà. Quest’ultima racchiude alcune caratteristiche e apparenze come l’identità di una o più forme di vita superiori (uomo) alle quali sono associati ulteriori diritti di utilizzo.
Da questa definizione puoi capire che uno scopo, se non addirittura “lo” scopo della persona nel contesto del diritto positivo, è usarla come un tipo di “proprietà” che può essere acquistata, sequestrata, venduta, ceduta o … de-ceduta.
Persona come strumento dell’Uomo
Nonostante quanto suddetto, la persona può e dovrebbe essere invece usata quale strumento commerciale a beneficio del suo legittimo creatore. Perché questo avvenga, O’Collins individua dei passaggi e delle regole irrinunciabili. Vediamo dunque quali sono.
La Creazione della Persona
La creazione della Persona e il suo uso veritiero (intendo non in frode) richiede innanzitutto la co-presenza di 9 elementi.
Essi sono: l’autore, l’atto di istituzione, l’attore, l’atto istitutivo, l’accordo tra autore e attore, la parte designata alla persona, le azioni consentite alla persona, la registrazione dell’atto istitutivo di detta persona e chi ne beneficia e a quale titolo.
Ecco da dove si contestualizza il concetto di persona quale trust e/o disposizione fiduciaria.
Prima di scendere nel dettaglio dei nove punti della creazione della persona voglio tuttavia esprimere la sostanza di questi, che è la base sulla quale essi si fondano ma è anche un pricipio universale.
Ogni creatore è responsabile della sua creazione
L’Autore
Ecco, stabilito detto principio, è assai più semplice comprendere perché l’autore della persona sia in cima alla lista dei nove punti della creazione della persona. L’Autore (1), nel nostro caso, è il creatore, il disponente, il settlor, il tenutario dell’autorità necessaria a istituire detta persona. E’ colui che dirige e indirizza le azioni dell’attore (2), ovvero della persona, tramite espressi propositi scritti. Detti scritti sono l’atto istitutivo (3) della creazione della persona. Detto atto stabilisce chi fa cosa e nei confronti di chi, in sostanza disciplina i rapporti tra l’autore, l’agente-attore e le parti sulle quali questi può agire.
Capisci bene che il concetto si può estendere davvero in modo ampio, includendo ogni e qualsiasi atto istitutivo, comprese leggi, statuti, decreti et similia.
L’Attore
Tornando al punto (2) l’attore, che è la persona, è il protagonista di questa rappresentazione teatrale in parvenza di legge. Quante volte hai sentito, in un contesto giudiziario, parlare di un attore chiamato in causa? Ecco che costui è l’interprete della parte (chi ha assunto identità), “l’agente” in nome e per conto dell’autore.
Rapporti
Naturalmente è necessario, una volta stabilito quanto sopra, de-finire i rapporti (4) tra l’autore e la persona, rapporti che possono essere attribuiti in prima, seconda o terza persona.
Quando l’autore “impersona sé stesso” agisce in prima persona, facendo coincidere l’autore con l’attore. Può d’altra parte delegare a una seconda persona il ruolo di recitare quanto stabilito nell’atto oppure delegare a una terza persona, ossia qualcuno che nemmeno incontra e non necessariamente conosce direttamente.
Obbligo e parte
L’incarico che l’autore da all’attore deve naturalmente essere formalizzato in un preciso accordo, vincolo, obbligo (5), in conformità con l’atto istitutivo, suggellato da una promessa solenne o da un giuramento scritto e autografato. Naturalmente devono essere identificate le parti sulle quali agisce l’attore o persona, per incarico dell’autore. La parte (6) è anche conosciuta come “beneficiario”.
Azioni e rappresentanze
Il settimo punto concerne le azioni (7), individuate nell’atto istitutivo, o le rappresentanze che l’attore assume per fare certe azioni a beneficio della parte.
Va detto che, almeno all’inzio, questo tipo di accordo, chiaramente un trust, non era pensato in modo che l’autore e l’attore non coincidessero con il beneficiario.
L’Annotazione e interessi
Importante elemento è l’annotazione-registro dell’evento (8), ovvero lo scritto che stabilisce il memoriale della creazione della persona attraverso la personificazione di tutti i ruoli summenzionati, dall’autore al beneficiario. Infine, ultimo ma non per importanza, il titolo sugli interessi beneficiari (9) derivanti dalla creazione della persona, che è ottenuto dall’estratto dell’accordo stabilito nel registro degli eventi.
Persona Fisica
Ora che il quadro è delineato, penso sia opportuno approfondire alcuni aspetti di questo processo di creazione della persona, “personificazione”, e del linguaggio, “legalese”, impiegato per indicare questa o quella situazione.
Inzio, restando in tema dalla nostra “cara” persona fisica, in inglese natural person. Tieni a mente che “persona naturale” è solo una traduzione approssimativa di natural person. Infatti, una maschera (anche in senso letterario, ossia attore) non può essere un elemento naturale in quanto finzione creata proprio per rapprensentare quest’ultimo. Poiché conosci già il significato linguistico di persona quale maschera, personaggio, derivante dal linguaggio teatrale dell’antica Grecia e dell’Impero Romano resta da esaminare il lemma “fisica”. Ecco che fisico si riferisce alla “natura corporea”.
Dunque il lemma “fisica” non indica la natura della persona, bensì la sua provenienza. Potrei dire persona che naturalmente (forse questo era il proposito del termine natural) è di proprietà dell’uomo. In questo caso, l’uomo, nelle vesti di autore, elegge sé stesso attore in prima persona, annota il fatto pubblicamente e lo suggella con solenne promessa.
Questo uomo quindi possiede “naturalmente” e legittimamente il titolo di persona fisica alla quale il pronome di prima persona è associato.
Ecco che subito dopo la persona fisica segue, con un livello di autorità assai minore la persona giuridica, in inglese artificial person. Anche in questo caso l’inglese adotta una definizione più precisa. Il lemma artificial, artificiale, significa “Fatto, ottenuto con arte, in contrapp. a ciò che è per natura” [dal lat. artificialis, der. di artificium «artificio»].
Nel diritto canonico troviamo la seguente definizione per persona giuridica, Can 115:
“Le persone giuridiche nella Chiesa sono o insiemi di persone o insiemi di cose”
Mentre nel diritto codicistico della corporation REPUBBLICA ITALIANA, operante in parvenza di stato, il legislatore birichino si è “dimenticato” di definire esattamente cosa sono dette persone giuridiche, dilungandosi invece su “chi” sono. Nel diritto canonico, poi, sono individuate le “persone morali”. Ma qui più che definirle si afferma chi sono. Tali sono appunto La Chiesa cattolica e la Sede Apostolica.
Tuttavia, la “Curia” non si limita a questo. Nel Concilio di Firenze, definisce la famosa “persona divina“. Anche quest’ultima comunque, essendo composta da più persone, è una persona di natura giuridica.
Persona Giuridica
La persona giuridica, è la seconda persona. Questa è istituita quando un uomo, nel ruolo di Autore, incarica un altro uomo, assumente il ruolo di attore, di rappresentarlo legandosi reciprocamente tramite un accordo stabilito da promesa solenne o giuramento.
Il caso più comune di persona giuridica è la azienda di GIOVANNI & FIGLI che produce una qualsiasi cosa. Si tratta di un aggregato di persone fisiche che si sono accordate per fare un dato lavoro sotto un unico soggetto di diritto.
Persona Legale
Ecco infine la terza persona, conosciuta sotto il nome di persona legale o statutaria. Secondo il treccani la parola “legale” significa “Di legge, della legge, che concerne la legge” e ancora “Nome generico con cui si comprendono avvocati, procuratori e similia”, secondo etimo “appartenente alle leggi”.
Qui lo studio diventa davvero interessante. Certo avrai sentito parlare di ufficio legale o di procuratore legale o semplicemente del “legale di fiducia”.
Se analizzi queste figure scopri una cosa trascendentale!
Queste figure sono dei rappresentanti alla seconda potenza!
Mi spiego meglio: la persona fisica rappresenta (ma non è) l’uomo vivo in carne ossa e sangue, la persona giuridica è invece una persona che rappresenta una o più persone fisiche che rappresentano (ma non sono) uomini in carne ossa e sangue. La persona legale è quella entità che ha la pro-cura o incarico di rappresentare altre persone che a loro volta già sono la rappresentazione di uomini in carne ossa e sangue!
Ecco svelato il motivo per il quale è molto difficile per una persona fisica presentarsi in un tribunale senza un avvocato! Semplicemente perché gli agenti dell’attuale sistema giuridico, a esclusivo uso e beneficio degli agenti delle corporation in parvenza di STATI, potendo solo agire nel contesto specifico della legalità, farà di tutto per indurti a identificarti con la persona legale. Cosi, dopo esserti già erroneamente identificato nella persona fisica, dai fiducia (trust) a quello che credevi fosse il tuo difensore, che invece è solo un attore. Costui, spesso inconsapevolmente, veste i panni di persona legale allo scopo di fare entrare la rappresentazione della tua rappresentazione in quella specifica giurisdizione dove verrà giudicata.
Il prezzo della delega
Quindi è l’avvocato, o persona legale, ad essere assolta o condannata. Tuttavia, essendo lui solo un attore incaricato da te allo scopo di “comparire” in giudizio, una volta pronuciata la sentenza, scomparirà nuovamente. Lasciando il peso del giudizio alla persona che tu credi di essere, che trasferirà a te, uomo vivo in carne ossa e sangue, tutto il peso della sentenza.
Inoltre questa delega di poteri che cedi all’avvocato o legale, determina la tua scomparsa come autore delle persone che ti dovrebbero legittimamente rappresentare. Infatti, così facendo hai rinunciato ad esprimerti in prima o seconda persona dichiarando di fatto la tua totale incompetenza. Ecco che quindi la prima persona o persona fisica cessa di rappresentare l’uomo vivo in carne ossa e sangue. Esso è sostituito totalmente da quest’ultima come se essa fosse quell’uomo. Tu sei tagliato fuori per incompetenza. Il preteso giudice o magistrato diviene lui l’autore (creatore) della persona che ti dovrebbe rappresentare e i Codici di Diritto e le sue Leggi Corporative divengono l’atto istitutivo del trust della persona di cui sopra.
L’avvocato o legale, bontà sua, era e rimane l’attore, ma ora è “trusted” con l’autore del trust che non sei più tu. A questo punto non c’è più parte né legge, tutto il dramma si consuma al solo scopo del mero profitto, e tu sei non sei altro che la merce venduta, comprata o ceduta.
Come se non bastasse, non sei stato tu a istituire la persona fisica che ti viene “imputata”. Bensì, essa è stata istituita dalla corporation REPUBBLICA ITALIANA, tramite il fraudolento processo che si principia con i presunti “atti di nascita” a partire dal CEDAP.
Atto di nascita
Quindi, il ruolo di autore della creazione della persona fisica legittima ti è stato scippato alla nascita approfittando dell’incompetenza dei tuoi genitori. Allora, essi furono indotti, deliberatamente, a sottoscrivere un atto istitutivo non già in qualità di autori ma di comparse. Ricordi la frase di rito “compare davanti a me…etc” che precede il misero ruolo di testimone lasciato prima alla madre (CEDAP) e poi al padre (ATTO DI NASCITA) nella formazione di quegli ISTITUTI FIDUCIARI in parvenza di atti?
Livelli di autorità
Quindi, ricapitolando, ci sono 3 livelli di autorità legati alla persona. Quello della persona fisica, quello della persona giuridica, e quello della persona legale.
Nella Matrix Giuridica, è corretto affermare ad esempio che il Sindaco è una persona giuridica, esso è tuttavia definito anche come il legale rappresentante del Comune. Ovvero della comunità di persone fisiche. A questo link trovi conferma di quanto suddetto.
Ovviamente il livello di autorità, o meglio i poteri de-legati a una data persona, sono limitati ai poteri che ha l’autore. Questo eredita detti poteri, in condizioni ordinarie, dal padre e dalla madre, oppure l’autore stesso può essere elevato a poteri e specifici diritti da un trust superiore. Nuovamente, questo è il caso del sindaco che, non rappresentando davvero gli uomini che lo hanno eletto, schiavi senza alcun diritto, prende i poteri dalla corporation. Quest’ultima infatti ha la proprietà delle persone fisiche scippate, al momento della nascita, a quei neonati poi divenuti uomini.
Post Scriptum
Sarà bene per te rammentare che titoli e aggettivi sostantivizzati come impiegato, cittadino, conducente, contribuente, assistente, dipendente sono tutte tipologie di persone legali. Talune, come poliziotto o carabiniere anche dichiaratamente giuridiche.
Stabiliti tutti questi “distinguo” è ovvio che una persona legale, un legale, non potrà mai avere più autorità della persona che rappresenta, sia essa una persona giuridica e/o fisica.
Persona Legittima
Per concludere porto alla luce un’ultima persona-lità, quella legittima. A mio avviso si tratta nientemeno che della persona fisica quando questa rispetta i 9 punti. Primo tra tutti quando essa è frutto della creazione della persona dell’autore che rappresenta. Altimenti sei di fronte ad una persona fisica illegittima, dalla quale tutte le successive rappresentazioni non potranno fare altro che derivare altrettanta illegalità.
A questo punto il legislatore geniale, fa sparire l’uomo tramite il giochino della rappresentazione della rappresentazione alla seconda potenza, ricreando ad arte una novo autore.
Se capisci questa ultima affermazione hai compreso tutto lo scritto nella sua interezza.
Da qui lo slogan di Kate of Gaia: It’ illegal to use a legal name.
Fonti: Ucadia
sappiamo quanto lavoro c’è dietro ma faccelo stampare,in modo che lo si possa portare con se e non essere tratti in errore,il post ci e piaciuto tantissimo,grazie eterna essenza incarnata.
non ci sono tanti commenti, unica cosa è leggere e pensare, e… dopo letto riletto, letto e riletto…cominciare con calma e freddezza agire per onorevolezza e dignità umana…
grazie!!!